Statuto

ASSOCIAZIONE DE IL GALLO LARINO

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 (denominazione)

E’ costituita con il nome di Il Gallo Larino, una Associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale, apartitica che persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante tutela e valorizzazione dell’ambiente e della natura, con particolare riferimento alle razze di interesse zootecnico italiane minacciate di estinzione ed a limitata diffusione.

Art. 2 (sede)

L’Associazione ha sede legale nel luogo di residenza del Presidente pro tempore, in via Campolarino 49, 03025, Monte San Giovanni Campano (FR).

Art. 3 (scioglimento)

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio propone all’Assemblea lo scioglimento dell’Associazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l’esaurimento della liquidazione a favore di altre Associazioni o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo II – Finalità dell’Associazione

Art. 4 ( Finalità)

Le finalità dell’Associazione dei Il Gallo Larino sono la conservazione e la tutela della biodiversità animale tramite:

  • la conservazione delle specie e delle razze italiane di interesse zootecnico, e in particolare di quelle a rischio di estinzione e a limitata diffusione;

  • la valorizzazione delle attività zootecniche realizzate con tecniche rispettose della conservazione delle razze, dell’ambiente di allevamento e dell’uomo;

  • la lotta all’inquinamento, allo spreco ed all’uso irrazionale delle risorse naturali e dei prodotti di origine animale;

  • la promozione culturale sui temi sopracitati.

Lo scopo finale de Il Gallo Larino è fermare e far regredire il processo di estinzione delle razze domestiche italiane di interesse zootecnico.

Al fine di specificare e adattare ulteriormente le finalità dell’associazione, il Consiglio elabora e aggiorna, nei limiti di cui sopra, la missione de Il Gallo Larino.

L’Associazione Il Gallo Larino svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità. L’Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse per natura in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 (Attività istituzionali)

Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del presente statuto, Il Gallo Larino svolge le seguenti attività istituzionali in Italia:

  • promozione e sostegno delle attività allevatoriali con razze autoctone;

  • collaborazione alla ricerca scientifica nel campo della conservazione delle razze;

  • gestione diretta o indiretta di animali appartenenti a razze autoctone anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Istituzioni e persone;

  • consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo per la tutela e la gestione delle razze autoctone e del loro ambiente di allevamento, anche legato alla valorizzazione dei prodotti derivati, all’utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all’inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;

  • proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di conservazione delle razze autoctone ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti coerenti con le finalità di cui all’art. 4;

  • attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela delle razze autoctone;

  • promozione dell’organizzazione da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti la conservazione delle razze autoctone e al loro ambiente di allevamento;

  • promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi.

  • edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.

Art. 6 (Strumenti)

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali, Il Gallo Larino utilizza i seguenti strumenti:

  • programma, sviluppa ed esegue campagne, progetti, studi e ricerche nel campo della tutela e della valorizzazione delle razze autoctone;

  • raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all’Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e privati e di organismi nazionali ed internazionali per i programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i legati e i lasciti testamentari;

  • acquisisce in affitto, concessione o proprietà animali appartenenti a razze a rischio di estinzione al fine di preservarle da eventuali minacce, e strutture necessarie alla conduzione di programmi di conservazione ed educazione ambientale;

  • mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;

  • stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi;

  • organizza corsi di formazione per il raggiungimento delle finalità statutarie e coordina e promuove attività di educazione ambientale anche coinvolgendo docenti ed educatori.

Titolo III – I Soci

Art. 7 ( Ammissione – Categoria di soci)

Coloro che condividono le finalità de Il Gallo Larino possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell’Associazione.

 

I soci si distinguono in:

a) aventi diritto al voto (Ordinari)

b) non aventi diritto al voto (Sostenitori e Simpatizzanti)

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota minima associativa di ciascuna categoria.

L’ammissione a Socio Ordinario è riservata al giudizio del Consiglio Direttivo. Per l’ammissione a Socio Ordinario è necessario essere maggiorenni; il candidato deve essere presentato al Consiglio Direttivo da almeno 2 Consiglieri Nazionali.

I Soci Ordinari hanno diritto ad un solo voto nell’Assemblea dei Soci .

L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Tutti i Soci Ordinari possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell’Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti.

Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi e con le finalità di Il Gallo Larino o che ne danneggi gravemente l’immagine può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può partecipare alle attività dell’Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso la sua attività non darà diritto ad alcun compenso.

Art. 8 ( Acquisizione della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio de Il Gallo Larino si acquisisce all’atto del pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio cessa a seguito di dimissioni che potranno manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale o a seguito di esclusione di cui agli art. 8 e 24. L’ Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalla norme vigenti.

Titolo IV – Gli Organi

Art. 9 ( Indicazione degli organi)

Gli organi nazionali dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci

  2. Il Consiglio Direttivo

  3. Il Presidente e il Vice Presidente

  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 ( Incompatibilità)

Gli incarichi negli organi statutari sono incompatibili con incarichi di rappresentanza e/o esecutivi in partiti, organizzazioni politiche e sindacati.

E’ obbligo dei Consiglieri Nazionali dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi invitando il Consiglio Direttivo a deliberare in merito e proponendo le proprie dimissioni ove necessario. In caso di candidatura ad una delle cariche di cui all’art.10 è obbligo del candidato segnalare eventuali potenziali conflitti di interessi all’atto della candidatura. Non sono ammessi cumuli di cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 11 ( L’Assemblea dei Soci)

All’Assemblea dei Soci, indetta in sessione ordinaria almeno una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario (31 marzo) per l’approvazione dell’attività e del bilancio consuntivo e preventivo e per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare tutti i Soci.

All’assemblea, indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Soci Ordinari, hanno diritto di partecipare tutti i soci.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente di Il Gallo Larino per lettera, a mezzo di avviso pubblicato nel periodico de Il Gallo Larino, e/o via email; contiene l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di adunanza, anche di un’eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto, senza possibilità di delega dello stesso a terzi.

Art. 12 (Funzioni)

L’Assemblea dei Soci:

  • approva le modifiche allo Statuto, all’Atto costitutivo e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo

  • approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente;

  • approva il bilancio preventivo e la relazione del Presidente;

  • indica le linee generali di indirizzo delle attività dell’associazione;

  • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • nomina i membri del Consiglio Direttivo;

  • delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;

  • approva lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente di Il Gallo Larino. Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per la partecipazione all’Assemblea non sono ammesse deleghe.

Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’Assemblea oltre quelli pubblicati all’atto dell’avviso di convocazione.

Capo II Il Consiglio Direttivo

Art. 13 (Composizione, durata, regole di funzionamento)

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 e massimo 13 consiglieri Soci Ordinari de Il Gallo Larino. Vengono eletti dall’Assemblea dei Soci tra una lista composta di almeno 14 nomi.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Un Consigliere non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi. Al termine del terzo mandato, un Socio Ordinario può ricandidarsi alla carica di Consigliere dopo un periodo di almeno un anno.

Il Consigliere che intende recedere dall’incarico di Consigliere o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso e le dimissioni hanno effetto al momento dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, comunicata tramite il Presidente.

Un consigliere decade quando non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio; viene sostituito automaticamente dal primo dei candidati non eletti. In assenza di altri candidati, il Consiglio resta in carica fino a fine mandato.

Un consigliere decade altresì e viene sostituito, nella prima seduta utile, dal primo dei candidati non eletti quando mette in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e del prestigio dell’Associazione o del Consiglio stesso o degli organi statutari; la decadenza viene pronunciata dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all’anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più di metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 14 ( Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione, dell’amministrazione e dell’immagine de Il Gallo Larino, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:

  • elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;

  • può costituire commissioni speciali consultive, ne nomina il Presidente ed i membri anche tra non soci;

  • può costituire un Comitato Scientifico, ne nomina il Presidente ed i membri anche tra i non soci;

  • nomina un Segretario e può revocarne la nomina a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti..

  • predispone il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione, ne indica le fonti di finanziamento e ne verifica l’attuazione;

  • determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;

  • sovrintende i rapporti con altre Associazioni e Organizzazioni nazionali e internazionali, con gli organi istituzionali dello Stato;

  • controlla che l’amministrazione di Il Gallo Larino sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata e rispetti il principio di equilibrio delle risorse finanziarie.

  • controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;

  • controlla la correttezza dell’operato del Segretario per quanto riguarda la legalità degli atti e la buona amministrazione di Il Gallo Larino;

  • elabora i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea dei Soci;

  • stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci;

  • stabilisce le categorie dei Soci e la quota Sociale minima;

  • delibera sull’ammissibilità dei Soci Ordinari

  • accetta e destina le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive

Il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare Il Gallo Larino nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

Capo III Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 15

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente che sono pure Presidente e Vice Presidente di Il Gallo Larino. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e ne predispone i rispettivi ordini del giorno. Svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo coadiuvato dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condividono gli ideali dell’Associazione.

Capo VII Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione del Consiglio Direttivo tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I membri vengono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per altri 2 trienni.

Provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.

TITOLO V Segretario

Art. 17

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, risponde al Consiglio Direttivo e può essere membro del medesimo. È responsabile del controllo e della gestione del bilancio

Assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell’immagine di Il Gallo Larino secondo le direttive del Consiglio Direttivo

Opera per facilitare e consentire il corretto funzionamento degli organi dell’associazione garantendo la corretta applicazione dei regolamenti

TITOLO VII – Le risorse economiche

Art. 18 (Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote dei Soci

  • donazioni, legati e lasciti

  • proventi derivanti dalle attività connesse alle attività istituzionali;

  • beni immobili e mobili;

  • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;

  • entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;

  • ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse.

Art. 19 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi.

Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d’investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.

E’ vietato corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata agli scopi istituzionali.

Art. 20 ( Esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio.